R.L.S. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – D. Lgs n. 81/2008

80,00130,00

Descrizione

Corso R.L.S. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il test di verifica dell’apprendimento è disponibile dopo la frequenza delle ore previste.

Scadenza attestato: 1 anno.

La nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è definita dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 in cui si prevede che l’RLS venga nominato da un’assemblea dei lavoratori e scelto tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Compito del datore di lavoro secondo l’art. 18 comma 1, lettera a) è quello di effettuare la dovuta comunicazione all’INAIL della nomina dell’RLS, la norma prevede che tale comunicazione deve avvenire annualmente.

La formazione dell’RLS è obbligatoria secondo il Testo Unico per la sicurezza, inoltre è il datore di lavoro a farsi carico delle spese necessarie per la frequenza del corso di formazione per l’RLS e il successivo corso di aggiornamento secondo quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, sempre secondo tale articolo la formazione per i responsabili e i lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro.

 

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    Corso

    Primo rilascio 32 ore, Inferiore a 50 dipendenti, Superiore a 50 dipendenti

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