Descrizione
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – art. 37 comma 1
Il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione in materia di sicurezza sul lavoro sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.
(Sanzione per la violazione: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro – dirigente)
comma 12: […] 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
In particolare la formazione dei lavoratori deve fare riferimento ai:
– “concetti generali di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
– rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
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